A seguito di varie segnalazioni da parte dei territori l'Uniocamere si è attivata per ottenere maggiori dettagli sui recenti decreti pubblicati in Egitto, tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, che dispongono su alcuni adempimenti necessari per l'importazione di specifici prodotti in Egitto.
Il decreto n. 992 del 30.12.2015 adottato dal Governo, su proposta del Ministero dell'Industria, prevede l’istituzione di un registro di imprese autorizzate ad esportare prodotti in Egitto. In sostanza, i prodotti elencati in allegato al medesimo decreto non possono essere messi in circolazione, se l’impresa straniera che li produce non è ufficialmente registrata in tale registro. Il decreto, che entrerà in vigore il 1 marzo 2016, è stato successivamente integrato con altro decreto (n. 43 del 16 gennaio 2016) che ha fornito istruzioni operative sulla registrazione. La registrazione avviene attraverso il GOIEC (General Organization for Import & Export Control) e attraverso il quale è anche possibile inviare la domanda di registrazione in modalità online, allegando tutta la documentazione richiesta.
Documentazione richiesta: scarica l'informativa con l'elenco.
E' inoltre stabilito che la documentazione da produrre sia vistata dalle Camere di commercio e presentata al visto dell'Ambasciata egiziana. L'organismo mette, altresì, a disposizione un call center operativo (da Domenica a Giovedì) dalle 8.00 alle 13.00 (ora italiana), orario in cui sono disponibili operatori con i quali è possibile parlare in lingua inglese: http://www.goeic.gov.eg/en/tsc_callcenter.asp .
Tale operazione rientra nell'ambito della politica di tutela e promozione dei prodotti nazionali e si riferisce esclusivamente alla lista di merci menzionate nel citato decreto. In base alle informazioni avute dall'ICE locale, inoltre, dal primo gennaio 2016 sono anche state introdotte delle restrizioni sul regime dei crediti documentari, tra i quali l'obbligo della trasmissione di tutti i documenti inerenti alla spedizione dalla Banca dell'esportatore alla Banca del cliente egiziano e non direttamente dai clienti egiziani. In merito all'azione camerale richiesta, in base alla tipologia di documenti presentatati, si agirà coerentemente alle disposizioni con visti di deposito su atti rilasciati da soggetti ufficialmente abilitati (per es. nel caso di certificazioni di qualità o di atti ufficiali sulla registrazione dei marchi) o con apposizione dei visti per la certificazione dei poteri di firma nelle dichiarazioni dell'impresa.