Il Carnet A.T.A. (Carnet de passages en Douane pour l’Admission Temporaire) è un documento doganale internazionale che sostituisce i documenti doganali ordinari, per l’importazione e l’esportazione temporanea di merci. Il Carnet facilita il movimento, da un Paese all’altro, delle merci in esso descritte, mediante la semplice presentazione del documento stesso agli Uffici doganali ed esonera gli operatori dall’obbligo di depositare, a garanzia, l’ammontare dei diritti doganali o di prestare una cauzione accettabile dalla dogana medesima. Esso, inoltre, consente di effettuare le operazioni di temporanea importazione e di riesportazione ( oppure di temporanea esportazione e reimportazione) anche presso dogane interne poiché contiene appositi fogli ( volet di transito) destinati ad essere utilizzati a titolo di dichiarazione doganale per la spedizione delle merci, sotto cauzione doganale, da una dogana di frontiera ad una dogana posta all’interno del Paese di destinazione, e viceversa, evitando così di effettuare alle frontiere complesse operazioni doganali.
Tutto ciò è reso possibile da una catena di garanzia internazionale formata da Enti che, oltre ad emettere i carnets nel proprio paese, svolgono funzioni di garanti nei confronti della propria amministrazione doganale e sono tenuti ad anticipare alle autorità doganali le somme che si rendesse necessario pagare per irregolarità riscontrate nell’utilizzo dei Carnets.
Pertanto il Carnet A.T.A. può essere utilizzato solamente verso i Paesi che hanno aderito alla Convenzione A.T.A., adottata il 6 dicembre 1961 dal Consiglio di Cooperazione doganale e ratificata dall’Italia con DPR 18.03.1963 n. 2070. Per quanto riguarda i possedimenti d'oltremare dei Paesi aderenti alla Convenzione, è necessario consultare l'elenco, poiché non tutti i possedimenti possono accedere al regime agevolato A.T.A.
(Gli elenchi sono disponibili nella sezione sottostante "modulistica")
Con legge n.479 del 26.10.1995 l’Italia ha ratificato la Convenzione internazionale di Istanbul sull’ammissione temporanea di merci. Scopo della Convenzione è quello di raggruppare tutte le convenzioni internazionali in materia di ammissione temporanea.Per tale motivo essa si compone di una parte generale e di una particolare che riprende la Convenzione ATA e CPD. La Convenzione di Istanbul non sostituirà le singole convenzioni almeno sino a quando tutte le parti contraenti delle diverse convenzioni non convergeranno in quest’ultima. Al di là della convenzione di riferimento il presupposto dell’utilizzo del Carnet verso un paese terzo è che questo abbia aderito alla catena di garanzia. A tal fine in sede di B.I.C.C. ( Bureau International des Chambres de Commerce) è stato concluso un apposito accordo al quale hanno aderito le Camere di Commercio o le loro organizzazioni nazionali dei paesi che hanno ratificato la convenzione ATA istituente il Carnet. Per l’Italia, l’Ente corrispondente alla rete di garanzia è l’Unione Italiana delle Camere di Commercio la quale è garante nei confronti dell’Amministrazione doganale italiana per i Carnets emessi dai suoi corrispondenti esteri ed utilizzati in Italia ed è l’Ente abilitato a rilasciare in Italia, tramite le Camere di Commercio, i Carnets ATA validi negli altri paesi aderenti alla stessa rete del B.I.C.C. .
Una volta ottenuto il Carnet, il richiedente deve presentare il documento con le relative merci ad una dogana italiana, affinché questa verifichi le merci, vi apponga i contrassegni necessari alla loro identificazione, attesti, nell'apposito spazio della copertina verde, che tali operazioni sono state effettuate e distacchi il volet di uscita contenente l'indicazione delle merci riportate sul retro della copertina verde. Il volet di uscita può anche essere distaccato da una Dogana di altro Paese dell'Unione Europea, qualora l'uscita dal territorio dell'Unione avvenga da un Paese dell'UE diverso dall'Italia. Nel corso del suo viaggio, quando il titolare passa da un Paese ad un altro, dovrà presentare ogni volta merci e documento alla dogana di entrata e a quella di uscita dei Paesi visitati, dopo avere preventivamente compilato il volet da usarsi in ciascun caso.