Il certificato di origine è il documento che attesta, per le merci destinate all’estero, la nazione o le nazioni nelle quali determinate merci sono state fabbricate o confezionate, o coltivate o estratte dal suolo, a seconda dei casi.
Il certificato di origine non riproduce un fatto già rappresentato in pubblici registri, ma costituisce il risultato di un’attività di accertamento compiuta direttamente dalla Pubblica Autorità.
Pertanto, per il rilascio dei Certificati di Origine è prevista la presentazione di documenti giustificativi volti a provare l’origine delle merci e le Camere di Commercio hanno ampia facoltà di richiedere alle imprese la documentazione ritenuta necessaria a tali fini.
La richiesta del certificato di origine è indirizzata alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione il richiedente:
-
ha il proprio domicilio, se si tratta di persona fisica
-
ha la sede legale, se si tratta di impresa o società con personalità giuridica.
Il richiedente può inoltre ottenere il Certificato di Origine:
-
dalla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha una unità operativa o una filiale principale, risultante dal Registro Imprese della Camera di Commercio;
-
dalla Camera di Commercio ove si trova con la merce da spedire all’estero ed i relativi documenti giustificativi dell’origine, previa autorizzazione preventiva della Camera di Commercio competente territorialmente
I moduli, reperibili presso l’ufficio Commercio Estero e realizzati su carta autocopiante, sono composti da un originale su carta arabescata, tre copie su carta gialla (con menzione "copia") e una richiesta di rilascio su carta rosa (con menzione "richiesta di rilascio") che costituisce il modulo di domanda.
Ogni modulo è provvisto di un numero di serie, è stampato su delega del Ministero per le Attività Produttive dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, non è ammesso nessun altro formulario difforme da questo stampato dell’Unioncamere e in caso di furto o smarrimento dovrà essere consegnata alla Camera di Commercio copia della denuncia presentata alle autorità competenti.
La richiesta di rilascio del certificato di origine va normalmente accompagnata da una copia della fattura emessa dall’esportatore.Il certificato di origine è valido dalla data di rilascio da parte della Camera di Commercio.
Per esigenze delle autorità commerciali di alcuni paesi esteri, le imprese esportatrici possono richiedere il Visti per l'estero sui documenti commerciali di esportazione.
Tale visto può attestare il deposito della fattura (visto di deposito) stessa presso la Camera di Commercio oppure la congruità dei prezzi (visto di congruità) esposti nel documento.
Alcuni Paesi richiedono un visto consolare su documenti in partenza dall’Italia. A tale scopo la Camera di Commercio, rilascia una attestazione che consiste nella legalizzazione, da parte di un funzionario della Camera di Commercio, della firma apposta dall’addetto camerale su certificati di origine e fatture.
In altre circostanze la Camera di Commercio può attestare che le firme apposte dai legali rappresentanti delle imprese sui documenti commerciali ( fatture proforma, lettre di invito, contratti, ecc…) siano conformi a quelle depositate presso gli uffici camerali (attestato di conformità della firma).
Le istruzioni di compilazione sono nella sezione sottostante dedicata alla modulistica.
COSTI DEL SERVIZIO
Il costo del certificato d'origine è pari a:
-
Euro 5,00 a foglio per diritti camerali.
-
Euro 3,00 a visto per diritti camerali