PEC delle società
Entro il 29 novembre 2011 (termine ultimo fissato dall'art. 16 comma 6 del Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009 - Leggi anche la circolare 224402 del 25 novembre 2011) tutte le società di persone e di capitali iscritte al Registro delle Imprese dovranno essere dotate di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla quale chiunque, comprese le Pubbliche Amministrazioni, potrà trasmettere comunicazioni destinate all'impresa.
Chi è tenuto ad iscrivere la PEC al Registro Imprese
Per le società di nuova costituzione (a partire dal 29-11-2008) la comunicazione dell'indirizzo PEC va presentata al momento della richiesta di iscrizione della società nel Registro delle Imprese.
Per le società già costituite al 29/11/2008 la PEC deve essere comunicata al Registro Imprese obbligatoriamente entro e non oltre il 29/11/2011.
Obbligate alla comunicazione sono:
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le società di capitali e di persone;
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le società semplici;
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le società cooperative;
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le societa in liquidazione;
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le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.
Chi è escluso dall'obbligo di iscrizione della PEC al Registro Imprese
Le imprese individuali e tutte le imprese che non sono costituite in forma societaria.
Importante:
La posta certificata (denominata CEC-PAC) distribuita al cittadino dal Ministero della Pubblica Amministrazione è riservata "al cittadino" e non può essere utilizzata dalle imprese per l'adempimento di cui si tratta.
Verifica se la tua PEC è iscritta al Registro delle Imprese
Su www.registroimprese.it puoi verificare se la tua PEC è già iscritta.
Sanzioni
In caso di omessa o ritardata richiesta di iscrizione di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) si applicano le sanzioni previste dell’art. 2630 del Codice Civile.
Quali sono i costi per l'iscrizione e la variazione della PEC al Registro Imprese
Sia l'iscrizione sia la variazione dell'indirizzo di PEC al Registro delle Imprese per i soggetti obbligati (società di persone e di capitali) sono esenti da bolli, diritti e tariffe.
L'esenzione non è invece prevista per la comunicazione (facoltativa) dell'indirizzo PEC da parte dei soggetti non obbligati (imprenditori individuali etc.).
Come fare per iscrivere o modificare la PEC al Registro Imprese
La comunicazione va effettuata per via telematica (mediante Comunicazione Unica), con le consuete modalità previste per le comunicazioni al Registro Imprese o, in alternativa, con una procedura semplificata on line.
Il soggetto legittimato/obbligato ad effettuare l’adempimento è il legale rappresentante della società.
Attenzione: le versioni dei software devono essere aggiornate all’ultima disponibile
con Fedraplus
Modello base S2
Riquadro B “estremi dell’atto”
Codice atto: “A99” (Il dato non è obbligatorio)
Forma atto: C “comunicazione”
Data atto: “giorno di spedizione della pratica”
allegato statuto/patto integrale: “no”
Riquadro 5 “indirizzo della sede legale”
- Non selezionare mai il bottone “sede in anagrafica” ma compilare esclusivamente il campo “e-mail certificata” inserendo solo il nome ed il dominio e non anche il simbolo @.
Alla domanda di modifica anagrafica proposta dal programma rispondere in modo affermativo.
- con Starweb
Menù “Comunicazione unica impresa”
Adempimento: Variazione
Selezionare un’impresa da modificare -> continua
Scegliere l’adempimento “PEC” nel box “Dati Sede” ->continua
Data atto: “indicare il giorno di spedizione della pratica” -> avanti
- con la procedura semplificata on-line che permette ai legali rappresentanti delle società, in possesso del dispositivo di firma digitale, di effettuare in completa autonomia l'adempimento. Per collegarti al sito clicca qui
La casella PEC iscritta al Registro Imprese è scaduta?
Le caselle di Posta Elettronica Certificata sono attive fino al raggiungimento della data di scadenza.
In prossimità della scadenza è necessario contattare il Gestore del servizio e provvedere al rinnovo del certificato.
In caso di rinnovo, anche successivo alla scadenza, qualora non ci sia stata variazione nell'indirizzo PEC già comunicato, non è necessaria alcuna dichiarazione aggiuntiva al Registro Imprese.
Scarica la Guida alla compilazione della pratica di Comunicazione Unica per la dichiarazione della PEC delle società (clicca qui).
La circolare n° 224402 del 25 novembre 2011 del Ministrero dello Sviluppo Economico recita: "... in questa prima fase di applicazione della disposizione sopra richiamata e per evitare contenzioso di presumibile esito sfavorevole, di astenersi dall'applicare le sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile alle Società o ai soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi del ripetuto art. 16, c.6, entro il termine del 29 novembre. ... almeno fino all'inizio del nuovo anno, si suggerisce di ritenere quindi, in generale, come "corretto adempimento" anche quello tardivo effettuato entro tale data." Leggi tutta la circolare.