Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha diramato le misure per il Diritto Annuale 2013.
Leggi la Circolare.
ll diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento (art. 18 della legge n. 580/1993 e succelssive modifiche). Se l’impresa o la società, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciascuna Camera competente per territorio. La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all’estero e dislocamenti in Italia. Per questi ultimi il tributo è dovuto a ciascuna Camera della provincia in cui è ubicata la sede secondaria.
Ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese è tenuta al pagamento del diritto annuale previsto dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall’articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede dell'impresa individuale o della società nonché le eventuali sedi secondarie e unità locali.
Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella della sede devono versare un diritto a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio.
Le imprese con sede legale all'estero devono versare un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di appartenenza.
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale: le imprese individuali, le società di persone e di capitali, le società fra professionisti (di cui al comma 2, dell’articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96), i consorzi, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero, ed i soggetti iscritti al repertorio economico amministrativo.
Tali soggetti sono tenuti al versamento del diritto annuale in quanto iscritti, al 1° gennaio dell’anno di riferimento, nel registro delle imprese ovvero perché iscritte nel registro delle imprese nel corso dell’anno di riferimento.
Il diritto annuale è dovuto per ciascun anno solare d’iscrizione nel registro delle imprese; pertanto, i soggetti che si cancellano dal registro nel corso dell'anno sono in ogni caso tenuti a versare l'intero importo dovuto, senza possibilità di frazionare lo stesso in relazione ai mesi di effettiva iscrizione nel registro delle imprese.
SOGGETTI NON OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO
Non sono obbligati al pagamento del diritto annuale, ai sensi dell’articolo 4, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 i soggetti sotto indicati a condizione che sussistano le condizioni previste dalla norma, ovvero:
• le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta amministrativa entro il 31-12 dell'anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
• le imprese individuali cessate entro il 31-12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento (nel 2010 il termine è prorogato al 1° febbraio in quanto il 30 gennaio è un sabato);
• le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31-12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento (nel 2010 il termine è prorogato al 1° febbraio in quanto il 30 gennaio è un sabato);
• le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio (articolo 2544 c.c., articolo 2545-septiesdecies c.c. dall'1-1-2004) entro il 31.12 dell'anno precedente.
Le cause di cessazione dell’obbligo di pagamento del diritto sono esclusivamente quelle previste nell'articolo 4, del D.M. 359/2001 sopra citato.
ALTRI CASI
• Le imprese in stato di liquidazione, inattività o sospensione dell'attività, non cessano dall’obbligo del versamento del diritto annuale fintanto che restano iscritte nel registro delle imprese
• L’obbligo di versamento permane per le imprese che si trovino in stato di concordato preventivo e per le imprese in stato di amministrazione straordinaria. Per queste ultime, il Ministero delle Attività Produttive con circolare n. 546959 del 30 gennaio 2004 ha precisato che il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa.
• Per gli imprenditori individuali deceduti, l’obbligo di versamento sussiste fino all’anno del decesso e il pagamento, nel caso in cui non sia stato già eseguito, è a carico degli eredi, come precisa la circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3520/C del 24 luglio 2001.
• Eventi eccezionali: le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale
COME SI VERSA
Modello F24
Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con un modello di pagamento F24 telematico utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi.
Le nuove imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso del 2010 possono versare oltre che con il modello F24 telematico, anche direttamente allo sportello camerale l’importo dovuto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione o di annotazione (articolo 4, commi 1 e 2, del decreto 22 dicembre 2009).
Come si compila il modello
Per non commettere errori nella compilazione dell'F24 è opportuno:
• riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
• indicare nella sezione del modello di versamento "Sezione ICI e altri tributi locali "- nello spazio riservato al "Codice ente locale"- la sigla automobilistica della provincia della camera di commercio destinataria del versamento;
• indicare nelle apposite colonne il codice del tributo che si versa (il codice tributo per il diritto annuale è: 3850) e l'anno cui si riferisce il versamento;
• indicare correttamente l'importo che si versa nello spazio "Importi a debito versati".
Se sono dovuti diritti a diverse Camere di commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna camera e i relativi codici di riferimento.
È possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali altri crediti (diritti annuali e/o altri tributi e contributi) vantati nei confronti della stessa Camera di commercio e/o nei confronti di altri enti quali, ad esempio:
• altre Camere di commercio;
• lo Stato, l’INPS, L’INAIL, ecc..
Per la regolarizzazione degli omessi o ritardati versamenti, sono stati istituiti i seguenti codici tributo da riportare sul modello di versamento F24:
• Codice 3851 – interessi per omesso o tardivo versamento del diritto annuale;
• Codice 3852 – sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale.
Ai fini della regolarizzazione dei diritti, sul modello F24 devono essere indicati, pertanto, i seguenti dati:
• codice del diritto (3850);
• codice interessi (3851);
• codice sanzioni (3852);
• anno di riferimento cui si riferisce il versamento;
• codice della CCIAA cui è destinato il versamento - PE;
• gli altri dati generali necessari per completare il modello di versamento F24.
Attenzione:
Si ricorda che versando in compensazione, con un modello F24 a saldo zero, gli importi dovuti per diritti annuali vanno comunque maggiorati dello 0,40% qualora il pagamento sia eseguito alle scadenze previste per il versamento con tale maggiorazione.
QUANDO SI VERSA
Il termine per il pagamento ordinario del diritto annuale coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi: 16 giugno 2010 senza alcuna maggiorazione.
Il pagamento del diritto potrà essere effettuato entro 30 giorni, ovvero entro il 16 luglio 2010 dalla scadenza del termine ordinario, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Attenzione:
• Si ricorda che versando in compensazione, con un modello F24 a saldo zero, gli importi dovuti per diritti annuali vanno comunque maggiorati dello 0,40% qualora il pagamento sia eseguito alle scadenze previste per il versamento con tale maggiorazione.
Termini di pagamento per le nuove imprese:
• Le imprese di nuova iscrizione versano il diritto dovuto al momento della presentazione della domanda d’iscrizione, direttamente allo sportello camerale, oppure tramite modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione o annotazione nel registro delle imprese.
Termini di pagamento per le società proroga di approvazione del bilancio o con esercizio non coincidente con l’anno solare:
• Per le persone giuridiche, il versamento va effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
• Per i soggetti che approvano, secondo le vigenti leggi, il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il versamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Qualora il bilancio non sia comunque approvato nei termini stabiliti, secondo le vigenti leggi, il versamento deve comunque essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
In merito, si veda la circolare n. 553291 del 4 giugno 2003 del Ministero delle Attività Produttive che per le società con esercizio comprendente periodi di due anni solari diversi precisa i termini di versamento del diritto annuale dovuto.
SANZIONI
Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive.
In particolare, tale decreto stabilisce all’articolo 4, comma 1, che la misura della sanzione è compresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.
Il comma 2, dello stesso articolo 4 prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione del 30% nei casi di omesso versamento, determinando la misura totale della sanzione secondo i criteri di determinazione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare, se disponibile sul sito web della CCIAA, il Regolamento sulle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni in materia di diritto annuale della propria CCIAA, oppure di contattare gli uffici del Diritto annuale della propria CCIAA.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
L’articolo 6, del decreto n. 54/2005, sopra richiamato, prevede inoltre l’istituto del “ravvedimento operoso”. Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.
Il contribuente può infatti beneficiare dell’applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui “la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Il Ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei seguenti termini:
Entro un anno dalla scadenza del termine ordinario, versando:
• Il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
• Una sanzione del 6% sul diritto non versato nei termini.
• Gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dal termine di pagamento fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il diritto dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente dai contribuenti interessati.
Ai sensi dell’articolo 24, comma 35, della legge n. 449/1997, il regolare pagamento del diritto annuale è condizione per ottenere, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al pagamento, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.