Operative, dal 12 maggio, le nuove procedure per l’esercizio l'attività di agente di affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere.
Stiamo rielaborando il testo di questa pagina sulla base delle nuove normative, in attesa ecco le prime indicazioni:
Il 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i Decreti adottati il 26 ottobre 2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico che, in attuazione degli articoli 73, 74, 75, 76 ed 80 del Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, cd “Direttiva Servizi”), disciplinano le modalità di iscrizione nel Registro Imprese e nel REA degli agenti d’affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, realizzando la definitiva soppressione dei relativi Albi, Ruoli ed elenchi.
I Decreti in questione, pubblicati sulla G.U. n. 10 del 13 gennaio 2012, che, si ritiene opportuno sottolineare, non modificano i requisiti professionali e morali richiesti per l’esercizio dell’attività, regolamentano sia l’avvio di nuove attività a far data dal 12 maggio 2012, che il transito nel Registro delle Imprese o nel REA dei soggetti iscritti fino a tale data nei soppressi Albi e Ruoli.
In particolare:
1.NUOVE ISCRIZIONI I soggetti che intendono iniziare una delle attività in oggetto dovranno presentare, esclusivamente per via telematica e tramite la procedura “COMUNICA”, una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), utilizzando l’apposito modello ministeriale. La SCIA dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o alla denuncia di inizio attività da presentarsi all’Ufficio del Registro delle Imprese (attraverso la modulistica in uso) corredata dalle certificazioni e dalle dichiarazioni previste dalla legge. Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività è attestato mediante la compilazione della sezione “REQUISITI” di ciascun modello (“MEDIATORI”, “ARC”, “MEDIATORI MARITTIMI” e “SPEDIZIONIERI”). La data di inizio di attività dovrà coincidere con la data di presentazione della domanda. E’ prevista la presentazione di una SCIA per ogni unità locale operativa.
2. SOGGETTI IN ATTIVITA’ PRIMA DEL 12.5.2012
Le imprese che, alla data del 12 maggio 2012, risultano iscritte al Registro delle Imprese per una delle attività citate dovranno inviare, entro il 12 maggio 2013, un’apposita comunicazione al Registro delle Imprese, utilizzando l’apposito modello ministeriale (MEDIATORI”, “ARC”, “MEDIATORI MARITTIMI” e “SPEDIZIONIERI”) compilato nella sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA”, (link) contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonchè ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa, inoltrandola per via telematica all’Ufficio del Registro delle Imprese.
3. PERSONE FISICHE NON IN ATTIVITA’
Coloro che risultano iscritti nei soppressi Albi e Ruoli ma che,alla data del 12 maggio, non svolgono l’attività presso alcuna impresa, possono, entro il 12 maggio 2013, iscriversi nell’apposita sezione del REA compilando l’apposita modulistica ministeriale e inoltrandola telematicamente. Tale adempimento non riguarda peraltro gli spedizionieri.
Ulteriori informazioni sulla modulistica e sulle modalità informatiche richieste per i nuovi adempimenti saranno pubblicate non appena disponibili.
Tenuto conto che il termine per gli adempimenti di cui ai punti n. 2 e 3 è di un anno, si invitano gli interessati a non concentrare le comunicazioni di aggiornamento nei giorni immediatamente successivi al 12 maggio 2012. Non si esclude, infatti, che le procedure informatiche in corso di predisposizione al fine della presentazione delle comunicazioni, possano essere, nelle settimane immediatamente successive all’entrata in vigore delle nuove procedure, opportunamente riviste ed implementate.
Nell’invitare gli interessati ad un’attenta lettura dei Decreti si ritiene opportuno focalizzare l’attenzione sulle seguenti AVVERTENZE:
-
Le imprese iscritte nei Ruoli ed Elenchi (mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri) e attive (iscritte quindi al Registro Imprese) che non provvedono, entro il 12 maggio 2013, all’invio della comunicazione di aggiornamento di cui al punto 2) sono soggette a provvedimento di inibizione alla continuazione dell’attività da adottarsi dal Conservatore del Registro delle Imprese.
-
Il termine di un anno (scadente il 12 maggio 2013) assegnato alle persone fisiche, iscritte al ruolo mediatori o agenti e rappresentanti di commercio che non svolgono l’attività presso alcuna impresa, ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione del REA di cui al punto 3), è previsto a pena di decadenza. Tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce requisito professionale per l’avvio dell’attività nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti di commercio) o nei 4 anni (per i mediatori) successivi al 12 maggio 2013.
Si ritiene inoltre utile sottolineare quanto segue:
A partire dal 10 agosto 2012, il deposito dei moduli e formulari utilizzati nell’esercizio della professione di mediatore, potrà essere effettuato solo per via telematica mediante la compilazione della sezione “FORMULARI” del modello “MEDIATORI” SECONDO LE MODALITA' RIPORTATE NELL’ART. 6 DEL Decreto.
Dal 12 maggio 2012, i soggetti che cessano di svolgere l’attività di mediazione o di agenzia o rappresentanza commerciale come titolari di impresa o come collaboratori di impresa, dovranno, entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività, a pena di decadenza, iscriversi nell’apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica dell’apposito modello “MEDIATORI” o “ARC” compilati nelle parti previste dai Decreti. L’iscrizione in questa sezione garantirà il mantenimento dell’abilitazione.