
MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 28/2010
Dal 20 marzo 2011 via libera alla mediazione civile nelle materie di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 quali:
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diritti reali
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divisione
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successioni ereditarie
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patti di famiglia
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locazione
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comodato
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affitto di aziende
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risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
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contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Per tali materie chi intende promuovere un giudizio deve prima obbligatoriamente esperire il procedimento di mediazione, che diventa in tal modo condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Rinviata, invece, al marzo 2012 l'obbligatorietà del procedimento di mediazione per le controversie in materia di condominio e responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
La CCIAA di Pescara, tramite il proprio Servizio di Conciliazione, iscritto al n. 27 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, rientra nel novero degli "Organismi di mediazione" legittimati a gestire procedure di mediazione.
L' avvio di una procedura avviene tramite il deposito di un'istanza presso la Segreteria del Servizio di Conciliazione: la stessa, redatta utilizzando il modulo reperibile nella sezione modulistica, deve essere corredato dal versamento di € 48,00 (40 + IVA al 20%) a titolo di spese di avvio del procedimento.

La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 28/2010 si applica a tutte le controversie civili e commerciali che vertono su diritti disponibili, fatta eccezione per le controversie in materia di telecomunicazioni/telefonia e subfornitura. Per tali settori si rimanda alla consultazione della pagina "conciliazione". A seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 145 del 2011, è in corso la procedura di adeguamento del Regolamento di Mediazione con i relativi allegati; tuttavia, dal 26 agosto 2011, si intendono già operativi i criteri di determinazione delle indennità spettanti agli organismi così come introdotti dal medesimo decreto.
In particolare, gli importi massimi delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:
a) sono aumentati in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione;
b) nelle materie di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), sono ridotti di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti;
c) quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento sono ridotti a 40 euro per il primo scaglione e a 50 euro per tutti gli altri scaglioni.
Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000 e lo comunica alle parti; in ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.