
CONCILIAZIONE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI E SUBFORNITURA
Sia in materia di telecomunicazioni che di subfornitura l'esperimento del tentativo di conciliazione è condizione necessaria prima dell'attivazione di un processo di fronte alle autorità giurisdizionali.
La legge sulla subfornitura (n. 192/98), infatti, prevede che prima del ricorso al tribunale le imprese debbano obbligatoriamente tentare una conciliazione presso le CCIAA. In caso di esito negativo, esse potranno rivolgersi all'arbitrato o al giudice.
Per il settore telecomunicazioni/telefonia, il regolamento allegato alla delibera Agcom 173/2007 CONS stabilisce che il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com; tuttavia, in alternativa, gli interessati possono rivolgersi agli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo tra cui si annoverano le CCIAA (artt. 1 e 13 delibera 173/2007 CONS; art. 141 commi 2 e 3 Codice del Consumo).
Pertanto, per tali materie, la CCIAA di Pescara ha adottato una procedura specifica, differenziata da quanto previsto per le materie di cui al D. Lgs. 28/2010.
